LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 43
 Reimpiego contributi FERS
Nel quadro del reimpiego dei finanziamenti assegnati alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal Fondo Europeo di sviluppo regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i finanziamenti già concessi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e dell' articolo 49 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura della spesa per la realizzazione, nel porto di Trieste, delle opere e delle infrastrutture ammesse al contributo del fondo medesimo.
Per l' erogazione del finanziamento integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44.
Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.