LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 15
 Contributo straordinario all' ESA
per il credito d' esercizio
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 3.000 milioni per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.