LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56

Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/12/1985
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
230.01 - Organizzazione turistica
430.05 - Trasporti a fune

Art. 5
 
In attesa della costituzione della società di cui al precedente Titolo I, l' Amministrazione regionale al fine di evitare la chiusura degli impianti e salvaguardare il livello occupazionale nelle aree montane, è autorizzata a concedere agli enti e alle società concessionarie degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico, indicati dal Piano urbanistico regionale e successive varianti, una sovvenzione non eccedente il 50% del valore degli impianti di risalita quale verrà accertato mediante preventiva perizia estimativa.
Detta sovvenzione dovrà essere utilizzata per il risanamento delle situazioni debitorie dei soggetti beneficiari.