LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44

Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/08/1985
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 6
 Superfici minime abitabili per alloggi
in zone e casi particolari
Per gli edifici impostati ad una quota media superiore a 400 metri sul livello del mare, per quelli di cui al precedente articolo 5 e per quelli impostati nelle zone classificate sismiche con grado di sismicità S = 9 e S = 12, in base alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, la superficie minima utile dei vani è stabilita in:
- mq. 8, per stanza da letto da una persona;
- mq. 12, per stanza da letto da due persone;
- mq. 12, per soggiorno.

Le superfici totali minime degli alloggi monostanza, nei casi contemplati dal presente articolo, sono così stabilite:
- per 1 persona: mq. 25;
- per 2 persone: mq. 35.