LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1985, n. 41

Interventi a favore del turismo scolastico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1985
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 4
 
Le Province assegnano i fondi alle scuole ed inviano, a titolo di rendiconto, alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro il 31 luglio di ciascun anno l' elenco delle scuole sovvenzionate, con la indicazione del contributo a ciascuna assegnato, ed una dichiarazione del Presidente che i fondi sono stati utilizzati dalle singole scuole in conformità ai fini previsti dalla presente legge.
Le somme erogate alle singole scuole ed eventualmente non utilizzate, possono essere imputate per l' anno scolastico successivo in diminuzione di quelle assegnate per le medesime finalità ai medesimi beneficiari.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 38/1987