LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE DI SPESA
NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
CAPO I
 Utilizzazione di stanziamenti iscritti
nel fondo globale
Art. 35
 Bonifica ed irrigazione
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7191 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d' acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all' adduzione di acque per l' irrigazione, nonché allo scolo delle acque - Fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7192 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
All' onere complessivo di lire 30.000 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 36
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche
L' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 5 miliardi, da utilizzare per il finanziamento di nuovi investimenti e di nuove iniziative delle aziende a partecipazione statale nelle province di Trieste e Gorizia, da realizzarsi anche in concorso con operatori privati.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partite n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
CAPO II
 Autorizzazione di spesa finanziate
con storni di bilancio
Art. 37
 Riparazione fabbricati agricoli
nelle zone terremotate
Per le finalità previste dall' articolo 6, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l' anno 1985.
L' onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 280 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 280 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7296 del medesimo stato di previsione; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 4 dell' 11 gennaio 1985.
Art. 38
 Complesso termale di Arta
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 8160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.200 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8155 del già citato stato di previsione.
Art. 39
 Operazione di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, nell' anno 1985, due limiti d' impegno, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987;
- lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.200 milioni.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede:
- per lire 1.000 milioni (lire 400 milioni per l' anno 1985 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8581 del già citato stato di previsione; dell' importo di lire 400 milioni, relativo all' anno 1985, la somma di lire 300 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7/RAG del 28 gennaio 1985;
- per le restanti lire 200 milioni (lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), mediante storno, di pari importo, dl capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Art. 40
 Opere igienico - sanitarie
Il limite d' impegno di lire 750 milioni autorizzato per l' anno 1985 con l' articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 300 milioni.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 900 milioni.
Al predetto onere di ire 900 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6427 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 41
 Adeguamento delle sale di uso pubblico
alle disposizioni antincendio
Il limite d' impegno di lire 750 milioni autorizzato per l' anno 1985 con l' articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ulteriormente ridotto di lire 50 milioni.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 50 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 150 milioni.
Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6427 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1994 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
 Interventi finanziati con i fondi per la ricostruzione
Art. 42
 Sgravi contributivi aziende terremotate
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 agosto 1984, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 43
 Pagamento spese ordinate
dal Commissario straordinario
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle spese relative all' esecuzione dell' intervento indicato al punto 10 dell' elenco n. 1 allegato all' ordinanza n. 206 del 30 aprile 1977 del Commissario straordinario del Governo nella Regione Friuli - Venezia Giulia.
A tal fine è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 20 milioni per l' anno 1985.
L' onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 6307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985 - 1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza, di lire 20 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 20 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 44
 Incarichi per la ricostruzione
Per le finalità previste dalla legge regionale 23 marzo 1979, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 2.190.000 per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 2.190.000 fa carico al capitolo 3654 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 2.190.000 per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 2.190.000 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 45
 Ricostruzione o acquisto alloggi
Per le finalità previste dagli articoli 46 bis - inserito con l' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 - 50, secondo comma, e 51, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e dall' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 271 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 271 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 813 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 813 milioni.
Al predetto onere di lire 813 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6990 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del precitato stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità per gli anni dal 1988 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.