LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Interventi nei settori sociali
Art. 26
 Centri e residenze sociali
Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), e secondo comma, lettera b) della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Per le finalità previste dalla legge regionale 30 agosto 1984, n. 44, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 400 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' anno 1985.
Art. 27
 Istituzioni locali
Con le modalità previste, per analoghi interventi, dall' articolo 27 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << IPAB - Casa di riposo di Spilimbergo >>, al << Consorzio intercomunale Casa di riposo" S. Canzian d' Isonzo" >>, con sede in Pieris, ed al Convitto comunale << Casa dello studente >> di San Pietro al Natisone, finanziamenti straordinari, rispettivamente di lire 200 milioni, di lire 100 milioni e di lire 150 milioni, al fine di ripianare i disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3356 con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alla" IPAB - Casa di riposo di Spilimbergo", al " Consorzio intercomunale Casa di riposo San Canzian d' Isonzo", con sede in Pieris, ed al Convitto comunale " Casa dello studente" di San Pietro al Natisone, per il ripiano dei disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 450 milioni per l' anno 1985.
Art. 28
 Trasformazione dei centralini per l' impiego
di non vedenti
Ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai datori di lavoro le spese relative alle trasformazioni tecniche ed alla fornitura di strumenti adeguati dei centralini, finalizzate alla possibilità d' impiego dei non vedenti.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8504 con la denominazione: << Rimborsi ai datori di lavoro delle spese sostenute per le trasformazioni tecniche e la fornitura di strumenti adeguati dei centralini finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5 milioni per l' anno 1985.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8504 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 ed al bilancio per l' anno 1985.
Art. 29
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti
psichiatrici
Per le finalità previste dall' art. 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Art. 30
 Interventi di derattizzazione
Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1984, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 250 milioni per l' anno 1985.
Art. 31
 Disinfestazione da zanzare e termiti
Per le finalità previste dalla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Art. 32
 Finanziamento straordinario al Comune
di Duino - Aurisina
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Duino - Aurisina un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per il completamento dei lavori di restauro dell' immobile sito in località di Duino e destinato ad attività culturali.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7098 con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Comune di Duino - Aurisina per il completamento di lavori di restauro dell' immobile sito in Duino e destinato ad attività culturali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1985.
Art. 33
 Finanziamento straordinario al Comune
di Gemona
L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare al Comune di Gemona del Friuli le spese sostenute per lo smontaggio ed il trasporto di prefabbricati nelle zone della Val Nerina colpite dagli eventi sismici.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 61.000.000 per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale Straordinaria - Categoria IV - il capitolo 805 con la denominazione: << Rimborso al Comune di Gemona del Friuli delle spese sostenute per lo smontaggio ed il trasporto di prefabbricati nelle zone della Val Nerina colpite dagli eventi sismici >> e con lo stanziamento di lire 61.000.000 per l' anno 1985.
Art. 34
 Liberazione ipoteche gravanti su alloggi
ed immobili Enti soppressi
L' Amministrazione regionale, subentrata ai sensi del secondo comma dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, nei rapporti di mutuo, attinenti alla realizzazione di opere infrastrutturali, di immobili e di complessi edilizi localizzati nel territorio del Friuli - Venezia Giulia già facenti capo agli Enti soppressi con l' articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede all' ammortamento dei mutui suddetti con spesa a carattere obbligatorio ai sensi del combinato disposto dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e degli articoli 13 e 31 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale può avvalersi del rilascio di delegazione al Tesoriere regionale, a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto d' autonomia, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
L' Amministrazione regionale procede, assumendone ogni spesa connessa e conseguente, alla liberazione delle ipoteche gravanti sulle opere, sugli immobili e sui complessi edilizi di cui al presente articolo ed a tal fine è autorizzata a:
a) acquisire apposita garanzia fidejussoria da parte di istituti di credito abilitati ai sensi della legge 22 maggio 1956, n. 635, in sostituzione della garanzia reale a peso dei beni ipotecati;
b) costituire ipoteca su altri beni del patrimonio regionale, sostitutiva di quelle gravanti sui beni citati;
c) estinguere in via anticipata il residuo debito dei mutui assistiti dalle ipoteche.

Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.100 milioni per l' anno 1985 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2012.
L' onere di lire 2.300 milioni corrispondente alle quote autorizzate con il precedente comma per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di complessive lire 2.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.100 milioni per l' anno 1985 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e la cui denominazione viene così integrata: << ... nonché oneri connessi alla liberazione delle ipoteche gravanti sulle opere, sugli immobili e sui complessi edilizi realizzati con i mutui già contratti dagli Enti soppressi con il già citato articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 >>.
Le quote autorizzate per gli anni dal 1988 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 76, comma 6, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.