LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 39
 Operazione di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, nell' anno 1985, due limiti d' impegno, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987;
- lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.200 milioni.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede:
- per lire 1.000 milioni (lire 400 milioni per l' anno 1985 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8581 del già citato stato di previsione; dell' importo di lire 400 milioni, relativo all' anno 1985, la somma di lire 300 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7/RAG del 28 gennaio 1985;
- per le restanti lire 200 milioni (lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), mediante storno, di pari importo, dl capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.