Art. 14
Mutuo di cui all' articolo 1 del decreto legge
29 agosto 1984, n. 528,
integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733
L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell' anno 1985, ai sensi dell'
articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733, apposito mutuo di lire 94.409.027.000 per la copertura delle maggiori spese di parte corrente delle Unità sanitarie locali autorizzate per l' anno 1984.
A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo IV - Rubrica n. 1 - il capitolo 1003 con la denominazione << Ricavo derivante dal mutuo di cui all'
articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 94.409.027.000 e, in termini di cassa, di lire 70.806.770.250.
Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985- 1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2547 con la denominazione << Finanziamento alle Unità sanitarie locali delle maggiori spese, non coperte, sostenute ai sensi dell'
articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 94.409.027.000 e, in termini di cassa, di lire 70.806.770.250.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 6/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 48/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 4/1987