LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 Mutui finalizzati di cui all' articolo 11
della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9
L' Amministrazione regionale costituisce, nella forma di gestione fuori bilancio, un fondo speciale, al quale affluiranno annualmente le somme necessarie al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9.
La gestione del fondo speciale di cui al precedente comma è affidata all' istituto di credito titolare del servizio di tesoreria regionale.
L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l' istituto predetto apposita convenzione per regolare il funzionamento del fondo, ivi comprese le modalità di afflusso delle somme di cui al precedente comma e di rientro al bilancio regionale delle eventuali disponibilità attive, nonché la remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo medesimo.
Al fondo di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all' istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Note:
1Articolo interpretato da art. 60, primo comma, L. R. 5/1986
2Primo comma interpretato da art. 69, comma 1, L. R. 19/1987