LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO IV
 Disposizioni in materia di ricostruzione
delle zone colpite dal sisma del 1976
Art. 29
 Integrazioni della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63:
<< Norme procedurali e primi interventi per l' avvio
dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle
zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica,
dell' edilizia e delle opere pubbliche >>
L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dalla legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dalla legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e dalla legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così ulteriormente integrato:
- al primo comma, numero 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
<< c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero negli alloggi provvisori deve sussistere in capo al soggetto aspirante alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell' assegnazione. Il requisito è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell' aspirante; >> - sono aggiunti, alla fine dell' articolo medesimo, i seguenti commi: << In deroga alla normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al primo comma, numero 3, lettere a), b) e c), e loro familiari conviventi, concorrono all' assegnazione degli alloggi anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata.Essi seguono in graduatoria i richiedenti appartenenti alle categorie richiamate al comma precedente in possesso dei prescritti requisiti di legge.A favore dei soggetti privi dei requisiti prescritti gli alloggi sono assegnati mediante sorteggio, applicandosi al riguardo le disposizioni generali in materia di locazione degli immobili di civile abitazione, esclusa la facoltà per l' Istituto proprietario di promuovere la risoluzione del rapporto per motivi diversi dall' inadempimento contrattuale.All' assegnazione degli alloggi che eventualmente risultino ancora disponibili a seguito dell' applicazione dei commi precedenti si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata. >>.

Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 16, comma 2, L. R. 27/1988
Art. 31
 Interpretazione autentica dell' articolo 75
della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
In via di interpretazione autentica dell' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, fra le opere di pubblica utilità ricadenti nel settore assistenziale sono comprese quelle necessarie all' esplicazione dei compiti di assistenza e di tutela dei lavoratori in materia di prestazioni previdenziali.