LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
E DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi determinati dal verificarsi di calamità naturali
Art. 13
 Interventi di cui al Titolo II della legge regionale 28
agosto 1982, n. 68: << Interventi regionali in occasione
del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali
avversità atmosferiche >>
In deroga al termine indicato al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici di cui al Titolo II della suddetta legge regionale, modificato ed integrato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, relativi alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con decreti del Presidente della Giunta regionale n. ri 0611 del 24 ottobre 1983, 0653 del 28 novembre 1983, 0674 del 13 dicembre 1983, 072 del 7 febbraio 1984 e 079 dell' 8 febbraio 1984, dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine indicato al primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, concernente le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall' evento calamitoso, come riconosciuto e verificatosi negli ambiti territoriali delimitati con DPGR n. 0686 del 22 dicembre 1983 e DPGR n. 217 del 30 marzo 1984, è prorogato a sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 17
 Norma interpretativa dell' articolo 10 della legge regionale
3 settembre 1984, n. 48: << Interventi straordinari per il
riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio
del 10-11 settembre 1983 >>
La disposizione di cui all' articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, si intende applicabile alle domande, afferenti a qualsiasi evento calamitoso, con le quali si invocano le provvidenze previste dalle lettere a) e b) dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e dalla lettera d) del secondo comma dell' articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Art. 18
 Norma rettificativa dell' articolo 11 della legge regionale
3 settembre 1984, n. 48: << Interventi straordinari per il
riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio
del 10-11 settembre 1983 >>
CAPO II
 Disposizioni in materia di opere pubbliche
e di interesse pubblico
Art. 19
 Modificazioni delle leggi regionali
29 dicembre 1976, n. 68, e 2 agosto 1982, n. 49
Sono abrogati gli articoli 2 e 2 bis della legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, modificata con l' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1984, n. 29.
Le disposizioni abrogate in forza del precedente comma continuano a trovare applicazione nei confronti degli impegni già assunti e di quelli da assumere a fronte di ripartizioni di fondi già approvate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Primo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente comma continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 20
 Determinazione definitiva contributi
Relativamente alle opere pubbliche iniziate nelle zone terremotate in epoca anteriore al 6 maggio 1976, per le quali non sia stata presentata la documentazione necessaria per la contabilizzazione finale, il contributo << una tantum >> concesso rimane definitivamente determinato nella misura corrispondente alle somme già erogate, purché il legale rappresentante dell' Ente pubblico beneficiario attesti l' irreperibilità della documentazione medesima.
Il contributo pluriennale verrà rideterminato proporzionalmente al contributo << una tantum >> come determinato al precedente comma.
Art. 21
Alla lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, sono aggiunte le seguenti parole:
<< e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali; >>.

Art. 22
 Interpretazione autentica dell' articolo 4
della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
In via di interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, si intende che il legale rappresentante dell' Amministrazione interessata può disporre pagamenti sulle aperture di credito concesse a suo favore anche per far fronte a spese tecniche previste da progetti per la realizzazione di opere indicate all' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, indipendentemente dall' approvazione e finanziamento dei progetti stessi.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
CAPO III
 Disposizioni in materia di edilizia residenziale
Art. 28
 Normativa regionale
in materia di edilizia residenziale pubblica
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
In via di interpretazione autentica del secondo e del terzo comma dell' articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il canone di locazione sulla base del quale computare la rata di riscatto dopo l' entrata in vigore della citata legge regionale è quello determinato ai sensi, con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 65, 66 e 141 della medesima legge regionale.
I titolari di domande di locazione a riscatto rateale già perfezionate, ovvero ancora da perfezionare con la stipula del relativo contratto ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, possono richiedere il pagamento in unica soluzione del prezzo di riscatto; in tale caso il prezzo di riscatto è determinato con riferimento al canone applicabile al richiedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Note:
1Parole soppresse al terzo comma da art. 50, comma 1, L. R. 37/1988
2Primo comma abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
CAPO IV
 Disposizioni in materia di ricostruzione
delle zone colpite dal sisma del 1976
Art. 29
 Integrazioni della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63:
<< Norme procedurali e primi interventi per l' avvio
dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle
zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica,
dell' edilizia e delle opere pubbliche >>
L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dalla legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dalla legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e dalla legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così ulteriormente integrato:
- al primo comma, numero 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
<< c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero negli alloggi provvisori deve sussistere in capo al soggetto aspirante alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell' assegnazione. Il requisito è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell' aspirante; >> - sono aggiunti, alla fine dell' articolo medesimo, i seguenti commi: << In deroga alla normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al primo comma, numero 3, lettere a), b) e c), e loro familiari conviventi, concorrono all' assegnazione degli alloggi anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata.Essi seguono in graduatoria i richiedenti appartenenti alle categorie richiamate al comma precedente in possesso dei prescritti requisiti di legge.A favore dei soggetti privi dei requisiti prescritti gli alloggi sono assegnati mediante sorteggio, applicandosi al riguardo le disposizioni generali in materia di locazione degli immobili di civile abitazione, esclusa la facoltà per l' Istituto proprietario di promuovere la risoluzione del rapporto per motivi diversi dall' inadempimento contrattuale.All' assegnazione degli alloggi che eventualmente risultino ancora disponibili a seguito dell' applicazione dei commi precedenti si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata. >>.

Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 16, comma 2, L. R. 27/1988
Art. 31
 Interpretazione autentica dell' articolo 75
della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
In via di interpretazione autentica dell' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, fra le opere di pubblica utilità ricadenti nel settore assistenziale sono comprese quelle necessarie all' esplicazione dei compiti di assistenza e di tutela dei lavoratori in materia di prestazioni previdenziali.
CAPO V
 Disposizioni in materia di trasporti
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 72, primo comma, L. R. 41/1986
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 2, L. R. 22/1987
CAPO VI
 Disposizioni in materia di istruzione, attività culturali
e beni ambientali
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 27/2017
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 27/2017
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera kkk), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 37
 Iniziative espositive del Centro regionale
per la catalogazione e il restauro dei beni culturali,
istituito con la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27
Per la realizzazione di iniziative espositive di particolare rilevanza e significato per la valorizzazione dei beni culturali materiali del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale può avvalersi del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, istituito con la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27.
A tal fine l' Amministrazione regionale può sostenere spese dirette - come previsto dall' articolo 21, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 - in collaborazione con le strutture tecniche ed organizzative del Centro predetto.
Alle spese derivanti dall' attuazione delle suddette iniziative espositive può farsi fronte anche mediante aperture di credito da disporsi secondo le modalità previste dall' articolo 12 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come integrata dall' articolo 41 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64.
Le attrezzature realizzate per l' allestimento delle iniziative espositive resteranno acquisite al patrimonio regionale e depositate presso il Centro suddetto.
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 15/2016 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 2 e 5, L.R. 55/1980.
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996