LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 55
 
Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato con il primo comma dell' articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotto di lire 150 milioni a decorrere dall' anno 1985. Le annualità relative verranno ridotte di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 450 milioni, cui si fa fronte - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 6398 del precitato stato di previsione.