LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 56
 
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, si ha riguardo ai requisiti effettivamente posseduti dagli interessati indipendentemente dalle norme invocate dagli stessi nella loro domanda.
L' autorità concedente il contributo provvede d' ufficio alla conseguente regolarizzazione della documentazione.
I provvedimenti di concessione di contributi eventualmente assunti antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nel precedente primo comma, sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti.
Note:
1Articolo interpretato da art. 42, comma 1, L. R. 40/1996