LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1984, n. 45

Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1984
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO II
 NORME FINANZIARIE
Art. 6
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 760 con la denominazione: << Pagamento dell' indennità per l' occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 >>.
Art. 7
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 2 viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 762 con la denominazione: << Finanziamento ai Comuni per la corresponsione, su delega, dell' indennità per l' occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché adibite a deposito di materiali di risulta e per il ripristino della produttività >>.
Art. 8
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 3 viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6041 con la denominazione: << Finanziamento ai Comuni per la corresponsione, su delega, di sovvenzioni per l' acquisto di sedimi relativi ad insediamenti abitativi definitivi >>.
Art. 9
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 5 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5909 con la denominazione: << Spese per la demolizione di prefabbricati di proprietà regionale, non altrimenti utilizzabili >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 5909 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Sul medesimo capitolo 5909 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Art. 10
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.