LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1984, n. 45

Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1984
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
Le Amministrazioni comunali sono delegate a finanziare le spese sostenute dagli aventi diritto alle provvidenze della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, per l' acquisto dei sedimi sui quali insistono insediamenti abitativi definitivi realizzati con strutture pervenute da soggetti terzi donanti.
Per sedime si intende l' area di stretta insistenza dei manufatti maggiorata del 20%.
Il finanziamento è accordato per una somma pari al valore economico dell' area al tempo dell' insediamento così come stimata dall' Amministrazione comunale, rivalutata sulla base degli indici di svalutazione monetaria determinati dall' ISTAT.
Il finanziamento non può essere accordato quando l' insediamento dei manufatti sia difforme dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici.
Il finanziamento non può essere cumulato con le provvidenze previste dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l' assegnazione e l' erogazione dei fondi ed il rimborso delle spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate di cui al primo comma, vale quanto disposto dal penultimo e dall' ultimo comma del precedente articolo.
Delle somme esborsate, si terrà conto, per il loro recupero, all' atto della stipula del contratto di acquisizione in proprietà.