LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1984, n. 45

Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1984
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
Le aree non ricomprese nel provvedimento di ricognizione di cui all' articolo precedente, secondo comma, sebbene occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché le aree adibite a deposito di materiali di risulta, devono essere riconsegnate da parte dei Comuni interessati ai proprietari relativi entro 120 giorni dalla data del provvedimento predetto.
Entro il medesimo termine i comuni devono provvedere al ripristino delle aree occupate di cui al comma precedente.
Qualora nessuna indennità, ovvero soltanto una qualche parziale indennità sia stata corrisposta per i periodi di occupazione, le Amministrazioni comunali interessate sono delegate a determinare, offrire e corrispondere l' indennità spettante con i criteri e le modalità stabiliti dal precedente articolo 1.
L' Amministrazione regionale provvede, con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, ad assegnare ai Comuni interessati i fondi necessari per la corresponsione delle indennità di occupazione nonché quelli per la messa in pristino delle aree di cui al presente articolo.
Qualora il proprietario delle suddette aree venga autorizzato dal Sindaco ad eseguire direttamente le opere di messa in pristino, le stesse dovranno essere portate a compimento entro il termine di cui al primo comma.
In tal caso il proprietario ha diritto, a seguito di presentazione di apposita domanda, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno determinati i limiti massimi di costo, cui devono attenersi i Comuni e i proprietari, per l' esecuzione delle opere destinate a ripristinare le aree occupate.
L' erogazione dei fondi in questione viene effettuata annualmente; in via d' anticipazione nella misura dell' 80% di un preventivo sommario di spesa approvato in proposito dal Consiglio comunale ed il saldo ad accertamento definito delle somme dovute.
Con le medesime deliberazioni viene forfettariamente determinato, in ragione del 3% delle somme via via assegnate ai sensi del precedente comma, quanto dovuto ai Comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate.
Nei limiti del 7 per cento dei costi relativi all' esecuzione delle opere di ripristino delle aree occupate dagli insediamenti provvisori, sono assunte a carico dell' Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni per le operazioni di ristabilimento dei confini delle aree predette in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari. L' erogazione dei relativi fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, secondo comma, L. R. 55/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 1, L. R. 26/1988
3Aggiunto dopo il nono comma un comma da art. 54, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina del decimo comma da art. 61, comma 1, L. R. 40/1996
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 2, L. R. 13/1998
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 5, L. R. 13/1998
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 15/2004
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 63, L. R. 12/2009
10Integrata la disciplina del comma 1 da art. 50, comma 4, L. R. 26/1988
11Integrata la disciplina del comma 2 da art. 50, comma 4, L. R. 26/1988