LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1984, n. 45

Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1984
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
Avuto riguardo alla fase di sviluppo del processo di ricostruzione in atto delle zone terremotate del Friuli, la Segreteria generale straordinaria procede, entro il 31 dicembre 1998, sulla base dei dati forniti dai Comuni interessati, ad una formale ricognizione delle aree su cui insistono degli insediamenti abitativi di carattere provvisorio, tuttora necessari per oggettive esigenze connesse al completamento del predetto processo ricostruttivo.
L' approvazione della ricognizione delle aree ritenute necessarie in funzione del completamento di tale processo ha luogo con decreto del Segretario generale straordinario ed allo stesso è implicitamente riconosciuta la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, agli effetti dell' articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Allo stesso organo spetta, poi, autorizzare l' occupazione temporanea delle aree suindicate, la quale non potrà essere protratta oltre un triennio dalla data di emanazione del relativo provvedimento.
Con lo stesso decreto che autorizza l' occupazione viene stabilita l' indennità relativa da offrire ai proprietari dei beni occupati.
L' indennità, se accettata entro 30 giorni dalla notificazione ai soggetti interessati dal decreto, viene corrisposta direttamente e per l' intero periodo.
Ai fini della corresponsione dell' indennità trovano applicazione anche le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell' articolo 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
In caso di mancata accettazione nel termine previsto, trova applicazione l' articolo 72, terzo e quarto comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Con il medesimo decreto potrà, altresì, essere determinata ed offerta ai proprietari, una indennità per i periodi di occupazione antecedenti all' emanazione del predetto provvedimento, qualora nessuna indennità sia stata loro corrisposta per tali periodi.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, si provvede a fissare i parametri di indennizzo, determinati, tenendo conto della perdita dei frutti, della diminuzione del valore del fondo, della durata dell' occupazione e di tutte le altre valutabili circostanze.
Per il ripristino della produttività delle aree di cui al primo comma, una volta cessate le oggettive esigenze, prima della scadenza del termine di cui al terzo comma e comunque a seguito di rilevazione semestrale a cura del Segretario generale straordinario, si provvede con le modalità ed i criteri previsti dal successivo articolo 2.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, secondo comma, L. R. 55/1986
2Parole sostituite al primo comma da art. 59, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 2, L. R. 26/1988
4Parole sostituite al primo comma da art. 50, comma 1, L. R. 26/1988
5Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 51, comma 1, L. R. 26/1988
6Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 24/1989
7Parole sostituite al primo comma da art. 41, comma 1, L. R. 37/1993
8Parole sostituite al primo comma da art. 17, comma 1, L. R. 40/1996