LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 Elaborazione dati contabili aziendali
imprenditori agricoli
Per l' elaborazione dei dati afferenti alle contabilità aziendali di cui all' articolo 5 ter della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l' articolo 7 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 2202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.