LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 61
 Ultimazione opere enti soppressi
Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11 miliardi, suddivisa in ragione di lire 3 miliardi per l' anno 1984 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 11 miliardi fa carico al capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.