LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 51
 Collegio del Mondo Unito
Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico di Duino -Aurisina un contributo annuo, a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l' attività.
Il finanziamento di cui al precedente comma ha luogo in un' unica soluzione ed in via anticipata, con l' obbligo per l' Ente beneficiario di presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento medesimo entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di erogazione.
Per le finalità previste dal precedente terzo comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 106, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.