LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 luglio 1984, n. 24

Contributo all' Unione Ginnastica Goriziana per il miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/07/1984
Materia:
420.06 - Impianti sportivi

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 10, L. R. 19/1987
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010