LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

CAPO II
 Procedimento per l' accertamento
Art. 3
 Organi di accertamento
All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui all' articolo 1 - escluse quelle nelle materie delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura dell' osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal funzionario preposto alla Direzione regionale, al Servizio autonomo, o agli Uffici regionali rispettivamente competenti.
All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti.
All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste nei commi precedenti procedono altresì gli organi ed agenti a ciò direttamente designati dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi e con gli specifici poteri di cui al quarto comma dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il Presidente della Giunta regionale può altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del TU di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all' accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi.
All' attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all' esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.
All' accertamento delle violazioni in materia di turismo provvedono, oltre agli organi di cui al primo e terzo comma del presente articolo, i funzionari degli enti turistici periferici competenti per territorio, a ciò espressamente incaricati dagli enti medesimi.
I soggetti incaricati dell' accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all' esercizio della funzione.
I soggetti e gli organi che procedono all' accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l' esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Note:
1Sesto comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004 ; la sequenza dei commi non numerati si intende conseguentemente modificata.
Art. 3 bis
 (Diffida amministrativa)
1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.
2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 19, comma 1, in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera m);
b) articolo 19, comma 2, in materia di separazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), dalle altre merci;
c) articolo 19, comma 4, in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;
d) articolo 32 in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio;
e) articoli 33, 34, 35, 36 e 37 in materia di vendite straordinarie;
f) articolo 38 in materia di comunicazioni relative alla sospensione, cessazione o cessione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio;
g) articolo 78 in materia di pubblicità dei prezzi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
Art. 4
 Accertamento delle violazioni
Le violazioni di norme che prevedono irrogazioni di sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:
a) l' indicazione del tempo e del luogo dell' accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché l' Ufficio di appartenenza;
c) le generalità del trasgressore e, nell' ipotesi prevista dall' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
d) l' eventuale individuazione di obbligati in solido ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l' indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
f) l' indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
f bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 3 bis;
g) la menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
h) l' individuazione dell' ente o dell' organo al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi, richiesta di audizione e documenti ai sensi del successivo articolo 8;
i) la sottoscrizione del verbalizzante.
(1)
Note:
1Aggiunto dopo la lettera f bis) del primo comma un comma da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
Art. 5
 Contestazione e notificazione
La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.
Nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione è contestata a chi era tenuto alla sorveglianza dell' incapace ed a questi, oltre che agli eventuali responsabili solidali, è consegnata la copia del processo verbale di accertamento.
Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nei commi precedenti, l' agente verbalizzante inoltra sollecitamente l' atto di accertamento all' Ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare copia del processo verbale al trasgressore o al soggetto di cui al comma precedente, nonché agli eventuali responsabili solidali.
Il processo verbale deve essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all' estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall' accertamento, fatto salvo il disposto di cui al terzo comma dell' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un dipendente dell' Amministrazione che ha accertato la violazione. Può altresì essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile ovvero, nel caso di sanzioni in materie delegate ai Comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale. Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del codice di procedura civile la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.
Per i residenti all' estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti si applica il quinto comma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Nell' ipotesi di connessione obiettiva con un reato, trova applicazione il secondo comma dell' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 6
 Accertamenti mediante analisi di campioni
Se per l' accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni trova applicazione l' articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per la revisione delle analisi trova inoltre applicazione l' articolo 20 del DPR 29 luglio 1982, n. 571, e le stesse sono eseguite dagli Istituti ivi indicati.
Art. 7
 Pagamento in misura ridotta
Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.
Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all' articolo 13 della presente legge.
Il tesoriere regionale o dell' ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all' Ente cui compete l' irrogazione della sanzione.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all' entrata in vigore della presente legge non consentivano l' oblazione.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 19, secondo comma, L. R. 35/1986
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, primo comma, L. R. 35/1986, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 25/1992
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 35/1986 nel testo modificato da art. 11, comma 1, L. R. 25/1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 4, L. R. 21/1997
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 4, L. R. 17/2006
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3, L. R. 14/2010
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 23, L. R. 11/2015
Art. 8
 Deduzioni difensive
Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgono del pagamento in misura ridotta, gli stessi possono far pervenire, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi nonché richiesta di essere sentiti dall' autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa.
Gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti di cui al comma precedente sono presentati all' Ufficio da cui dipende l' agente verbalizzante, che ne rilascia ricevuta.
Gli stessi possono essere altresì spediti al medesimo organo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.