Art. 5
Contestazione e notificazione
La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.
Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nei commi precedenti, l' agente verbalizzante inoltra sollecitamente l' atto di accertamento all' Ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare copia del processo verbale al trasgressore o al soggetto di cui al comma precedente, nonché agli eventuali responsabili solidali.
Il processo verbale deve essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all' estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall' accertamento, fatto salvo il disposto di cui al
terzo comma dell' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
codice di procedura civile, anche da un dipendente dell' Amministrazione che ha accertato la violazione. Può altresì essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del
codice di procedura civile ovvero, nel caso di sanzioni in materie delegate ai Comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale. Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del
codice di procedura civile la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.
L' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.