LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 28
 Norma finanziaria
Le entrate derivanti dall' applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge verranno accertate e riscosse sul capitolo 305 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.
Per le spese derivanti dall' applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 1735 con la denominazione << Spese connesse con l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali (spesa obbligatoria) >>.