LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 2
 Funzioni sanzionatorie delegate
Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l' applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli - Venezia Giulia sono delegate:
1)   ( ABROGATO )
2) ai Comuni in materia di commercio;
2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;
3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;
4)   ( ABROGATO )
5)   ( ABROGATO )
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l' esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.
Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 28/1999
2Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 13, L. R. 13/2000
3Parole ripristinate al primo comma, per effetto dell'abrogazione dell'art. 11, comma 13, L.R. 13/2000, ad opera dell'art. 8, comma 15, L.R.18/2000.
4Parole soppresse al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 2, L. R. 6/2008
6Numero 1) del primo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.