LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83

Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  06/12/1983
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 12
 
La prima assegnazione in locazione degli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, da parte dell' Ente Nazionale per i Lavoratori Rimpatriati e Profughi o la cui costruzione sia stata iniziata dopo tale data in esecuzione di programmi edilizi dell' ente medesimo, nonché la prima riassegnazione, entro il termine di cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge, degli alloggi di risulta fra quelli di cui all' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riservate a favore dei profughi di cui all' articolo 1, punto 2, della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
Le assegnazioni di cui al precedente comma avvengono in base a graduatoria speciale, con l' osservanza delle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Qualora, ai fini dei precedenti commi, non vi siano richiedenti aventi la qualifica di profugo, gli alloggi vengono assegnati con le procedure previste dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.