LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8

Ulteriori interventi per le finalità di cui agli articoli 4 e 7 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, all' articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, al Titolo II del DPR 2 ottobre 1978, n. 705, ed all' articolo 4 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  18/01/1983
Materia:
220.01 - Industria
330.01 - Istruzione
430.02 - Viabilità

Art. 3
 Ente per la Zona Industriale di Trieste
L' Amministrazione regionale, in relazione al Titolo II del DPR 2 ottobre 1978, n. 705, è autorizzata ad assegnare all' Ente per la Zona Industriale di Trieste, per l' assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un fondo di dotazione di lire 6 miliardi nell' esercizio 1982.
Il fondo di dotazione di cui al precedente comma è destinato all' acquisizione ed all' apprestamento di aree ad uso industriale, alla realizzazione, al completamento ed alla manutenzione di opere interessanti il comprensorio, nonché all' acquisto, alla costruzione, al completamento ed all' adeguamento di immobili destinati ad attività industriali.