LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Interventi per la ricerca scientifica,
tecnologica ed applicata e per la valorizzazione
delle risorse minerarie ed energetiche
Art. 27
 Consorzio per l' Area di Ricerca
Per la concessione di un contributo al Consorzio per l' Area di Ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste volto al finanziamento di nuove iniziative internazionali di ricerca ad alto livello scientifico e tecnologico è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni a valere sui fondi dell' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Art. 28
 Ricerca tecnologica e applicata
Allo scopo di favorire lo sviluppo e l' ammodernamento tecnologico dell' apparato produttivo industriale e artigianale del Friuli - Venezia Giulia, attraverso contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata, è destinata la somma complessiva di lire 32.000 milioni, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 13.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, viene autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
1) lire 2.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 3.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

La restante somma di lire 23.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 29
 CERIMATES
Allo scopo di contribuire al consolidamento ed alla qualificazione del tessile nell' ambito degli obiettivi del piano di settore, nonché per le finalità e con le modalità previste dalla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, così come modificata dall' articolo 17 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 30
 Impianti idroelettrici di piccola derivazione
Per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché per il potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni per piccole derivazioni, realizzati da Comuni, Comunità montane e Società cooperative, è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da allocare in apposita partita del fondo globale ai fini del suo utilizzo con successivo provvedimento legislativo.
Art. 31

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 14/1985
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010