LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 53
 Prosecuzione del raccordo autostradale << A 28 >>
a servizio dell' area pordenonese
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società << Autovie Venete >> SpA, concessionaria del raccordo autostradale << A 28 >> Portogruaro - Pordenone in esercizio, l' importo di lire 14.000 milioni da convertire in capitale sociale e da destinare interamente alla realizzazione di un primo lotto funzionale della prosecuzione del citato raccordo autostradale << A 28 >> fino all' innesto con l' autostrada << A 27 >> Mestre - Vittorio Veneto, con relativi raccordi alla viabilità esistente nell' area pordenonese, a condizione che il relativo investimento venga iscritto nel bilancio della Società con distinta appostazione.
L' Amministrazione regionale è in conseguenza legittimata ad aumentare in più riprese e nelle misura complessiva di lire 14.000 milioni la propria partecipazione azionaria nella predetta Società << Autovie Venete >> SpA, mediante sottoscrizione alla pari di azioni di nuova emissione.
Le predette quote saranno erogate in unica soluzione indipendentemente dall' andamento dei lavori, restando nella facoltà della Amministrazione regionale di accertare, nei modi ritenuti più opportuni, l' impiego del finanziamento.
Ai fini di cui al precedente primo comma, le modalità e i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la " Autovie Venete SpA "
Per le finalità previste dai precedenti primo e secondo comma, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1Quarto comma sostituito da art. 51, primo comma, L. R. 30/1985