LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Interventi nel settore dei trasporti
Art. 49
 Programmi di investimento nel porto di Trieste
Per la concessione di un finanziamento straordinario all' Ente autonomo del porto di Trieste per l' attuazione di programmi di investimento per le finalità e con le modalità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 30.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 50
 Programmi di investimento nel porto di Monfalcone
Per le concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone, comprendenti gli interventi individuati all' articolo 2 e all' articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 10.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 51
 Programmi di investimento a Porto Nogaro
Per la concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell' Aussa - Corno per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro, comprendenti gli interventi individuati all' articolo 2 e all' articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987
2Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 53
 Prosecuzione del raccordo autostradale << A 28 >>
a servizio dell' area pordenonese
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società << Autovie Venete >> SpA, concessionaria del raccordo autostradale << A 28 >> Portogruaro - Pordenone in esercizio, l' importo di lire 14.000 milioni da convertire in capitale sociale e da destinare interamente alla realizzazione di un primo lotto funzionale della prosecuzione del citato raccordo autostradale << A 28 >> fino all' innesto con l' autostrada << A 27 >> Mestre - Vittorio Veneto, con relativi raccordi alla viabilità esistente nell' area pordenonese, a condizione che il relativo investimento venga iscritto nel bilancio della Società con distinta appostazione.
L' Amministrazione regionale è in conseguenza legittimata ad aumentare in più riprese e nelle misura complessiva di lire 14.000 milioni la propria partecipazione azionaria nella predetta Società << Autovie Venete >> SpA, mediante sottoscrizione alla pari di azioni di nuova emissione.
Le predette quote saranno erogate in unica soluzione indipendentemente dall' andamento dei lavori, restando nella facoltà della Amministrazione regionale di accertare, nei modi ritenuti più opportuni, l' impiego del finanziamento.
Ai fini di cui al precedente primo comma, le modalità e i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la " Autovie Venete SpA "
Per le finalità previste dai precedenti primo e secondo comma, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1Quarto comma sostituito da art. 51, primo comma, L. R. 30/1985
Art. 54
 Impianti confinari alla frontiera italo - austriaca
di Tarvisio
Al fine di consentire alla << Autovie Servizi >> SpA, proprietaria dell' attuale centro regionale al confine con l' Austria in Comune di Tarvisio, la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione, ampliamento e completamento dei relativi impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, attinenti al traffico delle merci, rese necessarie dal completamento del tratto terminale della Autostrada Udine - Tarvisio - Confine di Stato, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' onere della spesa occorrente, fino all' importo massimo di lire 14.000 milioni, mediante conferimento di capitale alla predetta Società.
Le modalità e i termini del conferimento del capitale di cui al precedente comma sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la << Autovie Servizi >>.
Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 11/1996
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 146, L. R. 1/2005