LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 maggio 1983, n. 41

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1983
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
1. I Consiglieri regionali, entro novanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
(5)
2. Gli adempimenti indicati al comma 1, a esclusione di quelli relativi alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2.
4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica il comma 2.
5. Le disposizioni contenute nel comma 4 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 33/1992
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 2, L. R. 13/2003
3Parole sostituite al primo comma da art. 85, comma 1, L. R. 28/2007
4Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' XI Legislatura. Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 48 della medesima L.R. 10/2013.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018