LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 aprile 1983, n. 28

Disposizioni interpretative ed integrative della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55 e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, riguardanti personale degli Enti soppressi.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  14/04/1983
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 2
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, sono aggiunti i seguenti:
<< Al personale di cui al precedente articolo 8, nei confronti del quale veniva applicato, ai fini del trattamento economico, il DPR 16 ottobre 1979, n. 509, e che ha operato ed operi nelle strutture degli Enti locali in turni avvicendati viene corrisposta dalla data del 12 aprile 1980 fino all' entrata a regime dell' accordo del personale dipendente dagli Enti locali, relativo al triennio 1982-84, l' indennità di turno spettante secondo l' ordinamento di provenienza.
A decorrere dal 1 dicembre 1981, la misura dell' indennità di cui al comma precedente non è suscettibile degli incrementi previsti dall' ultimo comma dell' allegato 3 del DPR 26 maggio 1976, n. 411, richiamato dal primo comma dell' articolo 27 del DPR 16 ottobre 1979, n. 509. >>.