LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 aprile 1983, n. 25

Norme per l' attuazione della Convenzione Italo - Jugoslava sulla difesa comune antigrandine.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1983
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
Per consentire all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura di sostenere le spese di funzionamento del sistema comune di difesa antigrandine viene autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' esercizio 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1985, al Titolo I, Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV, il capitolo 2316 con la denominazione: << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per spese di funzionamento del sistema comune antigrandine italo - jugoslavo >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >>, dal precitato stato di previsione.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 lo stanziamento del precitato capitolo 2316 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 4, L. R. 64/1988