LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1983, n. 21

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull' occupazione giovanile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Il personale assunto od assegnato all' Amministrazione regionale in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle leggi regionali emanate in materia, ivi compresa la legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, sugli interventi straordinari per l' occupazione giovanile nelle zone terremotate, iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel ruolo unico regionale, con effetto dalla data predetta.
L' inquadramento ha luogo nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica funzionale risultante dalla suddetta graduatoria unica regionale, secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A, e con l' attribuzione dello stipendio iniziale previsto per il predetto livello.