LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1983, n. 20

Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/03/1983
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate
420.01 - Opere pubbliche
420.07 - Edifici di culto

Art. 6
 
In presenza di opere fruenti del contributo regionale iniziate in data anteriore al 1 ottobre 1982, che i beneficiari non ritengano di portare ad ultimazione per motivate ragioni, le Amministrazioni provinciali, valutate le predette ragioni, ridetermineranno l' ammontare dei contributi concessi sulla base della presentazione da parte degli enti beneficiari delle contabilità relative ai lavori effettivamente eseguiti.
Spetta alle Province approvare l' apposita relazione acclarante i rapporti tra le Amministrazioni provinciali ed i beneficiari del contributo, redatta dal collaudatore ovvero dal capo Ufficio tecnico provinciale nell' ipotesi di certificato di regolare esecuzione.
Spetta, altresì, alle Province approvare gli atti di contabilità finale e di collaudo, ivi compresa la revisione prezzi, per le opere i cui beneficiari del contributo siano soggetti di diritto privato.