LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

Art. 8
 
La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, corredata dai seguenti documenti:
- copia notarile dell' atto costitutivo, nonché dello statuto del << Centro >> debitamente registrato, preventivamente concordati con l' Amministrazione regionale;
- copia della convenzione regolante i rapporti tra il << Centro >> ed il << Consorzio per l' impianto, la gestione e lo sviluppo dell' Area di ricerca scientifica e tecnologica >>;
- programma di attività e preventivi sommari di spesa.

È fatto obbligo al << Centro >> di presentare alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, il rendiconto relativo al programma di attività svolto.