LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

Art. 17
 
L' articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
I contributi, finalizzati alla predisposizione della struttura di ricerca comprese le attrezzature, nonché al funzionamento, saranno erogati annualmente ad avvenuta presentazione di istanze corredate da:
- atto costitutivo e statuto sociale concordato con la Regione;
- progetto e piano economico - finanziario relativo agli investimenti per l' apprestamento delle strutture nonché alle spese per il funzionamento;
- dichiarazione da cui risulti l' avvenuto utilizzo dei contributi versati secondo il piano finanziario in armonia con il progetto.

Il contributo regionale non potrà superare il 50% delle spese da sostenere fra investimenti per la predisposizione e attrezzamento della struttura e oneri per il funzionamento. >>