LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9

Attribuzione all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge << quadrifoglio >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1982
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 3
È autorizzata, nell' esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 400 milioni per la concessione, da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia, di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole che gestiscono caseifici realizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 1976, in attuazione dei programmi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e con le provvidenze previste dal Regolamento comunitario n. 1505/76 del 21 giugno 1976.
L' agevolazione di cui al comma precedente potrà essere, altresì, concessa anche a favore di altre cooperative del medesimo comparto che rinnovino i propri impianti al fine di migliorare la lavorazione del latte e la commercializzazione dei prodotti.
La Giunta regionale con propria deliberazione stabilirà direttive e criteri per l' attuazione di tali interventi.
Le cooperative dovranno impegnarsi a rimborsare all' Ente di sviluppo l' importo ottenuto in 10 quote annuali a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo a quello dell' erogazione del medesimo e dovranno altresì versare direttamente all' ERSA un importo pari al 5% della quota rimborsata a titolo di rimborso spese sostenute dal predetto Ente.
La provvidenza di cui al presente articolo non pregiudica l' eventuale titolo della cooperativa a fruire di provvidenze creditizie o contributive per far fronte alle spese di gestione.
La somma sopra reintroitata dall' ERSA verrà restituita alla Regione in 10 quote annuali proporzionate ai versamenti effettuati dalle cooperative, restando all' Ente l' anzidetto rimborso spese.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.