LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9

Attribuzione all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge << quadrifoglio >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1982
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
È autorizzata, nell' esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.650.277.463 per la concessione da parte dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) nella Regione Friuli - Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole nonché di consorzi di bonifica che versino in particolare stato di difficoltà al fine di ripianarne la passività.
Per passività, ai soli fini dell' applicazione della presente legge, si intende:
- ogni forma di operazione creditizia derivante da finanziamenti bancari a breve, medio o lungo termine in essere alla data del 31 marzo 1989;
- i prestiti da soci, cioè tutti quegli apporti - escluso il capitale sociale - risultanti dall' ultimo bilancio approvato;
- le perdite di esercizio, risultanti dall' ultimo bilancio approvato anche se trasportate da esercizi precedenti, per la copertura delle quali non sia stato contratto finanziamento bancario di cui in precedenza.

Non saranno considerate passività ripianabili i prestiti o i mutui assistiti da concorso pubblico negli interessi.
La Giunta regionale con propria deliberazione stabilirà direttive e criteri per l' attuazione di tali interventi.
Le cooperative ed i consorzi, per fruire della provvidenza, dovranno impegnarsi a rimborsare all' Ente di sviluppo l' importo ottenuto - a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo a quello dell' erogazione del medesimo - in 10 quote annuali.
La somma come sopra reintroitata dall' ERSA verrà restituita alla Regione in 10 quote annuali proporzionate ai versamenti effettuati dai beneficiari. I predetti dovranno altresì versare direttamente all' ERSA, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall' Ente, un importo pari al 5% della quota annuale rimborsata, importo che resterà all' ERSA.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 74/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
3Parole sostituite al secondo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
4Parole sostituite al secondo comma da art. 62, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
5Parole sostituite al secondo comma da art. 89, comma 1, L. R. 25/1989
6Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
7L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
8Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.