LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura

Art. 4
1. È costituito, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, un Comitato consultivo così composto:
a)   ( ABROGATA )
b) dal Direttore regionale dell'agricoltura;
c) da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui tre scelti fra terne di nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
(3)
2. Presiede il Comitato il Direttore regionale dell'agricoltura.
3. Il Presidente del Comitato può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni, enti od associazioni interessate ai problemi del settore, dirigenti regionali e loro sostituti ed esperti.
4. Con riferimento alle funzioni della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, il Comitato esprime parere preventivo sugli interventi da attuare tra quelli previsti dall'articolo 5, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.
5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dura in carica cinque anni.
6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura.
8. Ai componenti del Comitato, estranei all'Amministrazione regionale, spetta, per ogni giornata di seduta, una medaglia di presenza di lire 90.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'articolo 135 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1985
2Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/1995
3Parole soppresse al primo comma da art. 30, comma 2, L. R. 31/1996
4Parole soppresse al secondo comma da art. 30, comma 3, L. R. 31/1996
5Il Comitato consultivo per il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.