LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1982, n. 71

Interventi regionali per la costruzione, ristrutturazione e ampliamento di << Impianti - base >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
420.06 - Impianti sportivi

Art. 8
 
Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma del precedente articolo 3, è autorizzato per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983 un limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per i diversi esercizi come segue:
esercizio 1982lire150 milioni
esercizi dal 1983 al 1991lire300 milioni
esercizio 1992lire150 milioni


Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio attività ricreative e sportive - Categoria XI - il capitolo 5320 con la denominazione: << Contributi in conto capitale decennali per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti base >> e con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 43 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.