LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 3
 Accesso dei tossicodipendenti e degli alcoolisti
alle strutture del servizio sanitario
I tossicodipendenti e gli alcoolisti hanno diritto di accedere alle cure, alle prestazioni consultoriali, di orientamento, di reinserimento e post - cura e alle misure di ausilio legale e sociale, presso i presidi e servizi delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali e presso tutti gli altri servizi sanitari pubblici ubicati nella regione ovvero presso quelli privati all' uopo convenzionati.
Deve essere garantito, in ogni caso, il diritto alla scelta del luogo di cura, nell' ambito di quelli pubblici o privati convenzionati nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari.
Le cure sono prestate dai medici convenzionati e normali servizi ambulatoriali territoriali e ospedalieri delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali.