LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 14
 Finanziamenti
Le attività di cui alla presente legge sono finanziate mediante:
a) la quota del fondo sanitario nazionale per gli interventi di carattere sanitario;
b) la quota annuale attribuita alla Regione ai sensi dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
c) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;
d) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.

Il finanziamento delle attività previste dall' articolo 4 deve far carico agli stanziamenti di cui alla lettera c), fatta eccezione per le iniziative riservate al personale appartenente al Servizio sanitario nazionale, i cui oneri dovranno gravare sugli stanziamento sub a).
I finanziamenti previsti dai punti c) e d) del primo comma del presente articolo dovranno essere impiegati prevalentemente in attività ed iniziative di prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
Note:
1Terzo comma abrogato da art. 17, secondo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
2Riconfermata l' anzidetta abrogazione ad opera dell' articolo 79 L.R. 5/94.