LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 53

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/09/1982
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 1
 
A parziale modifica del secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l' amministrazione regionale è autorizzata a consegnare provvisoriamente agli Istituti autonomi per le case popolari della regione i beni mobili ed immobili già di pertinenza del disciolto Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, connessi all' attività di edilizia economica e popolare dell' ente stesso, anche nelle more della consegna definitiva dei medesimi alla Regione ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, secondo e terzo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
Della consegna provvisoria sarà steso apposito verbale tra l' amministrazione regionale e gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.