LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 5

Rifinanziamento di opere di bonifica montana di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1982
Materia:
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

TITOLO I
 INTERVENTI URGENTI PER LO SVILUPPO
DEL SETTORE FORESTALE
Art. 1
 Per le finalità indicate dagli articoli 39 e 45 del
RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio 1981, l' ulteriore spesa di lire 4.500 milioni da utilizzare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.
I contributi di cui al comma precedente possono essere utilizzati anche ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea ai sensi del Regolamento 78/1760/ CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 a favore di Comuni e delle Comunità montane, al fine di raggiungere la copertura del 90% della spesa ammessa.
TITOLO II
 SPESE PER OPERE DI BONIFICA MONTANA
Art. 2
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio 1981, l' ulteriore spesa di lire 500 milioni.
TITOLO III
 NORME FINANZIARIE
Art. 3
 
La spesa di lire 4.500 milioni autorizzata con il precedente articolo 1 fa carico al capitolo 8837 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 - istituito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell' art. 13 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6, con decreto dell' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, n. 1 del 2 febbraio 1981 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 4.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 4
 
La spesa di lire 500 milioni autorizzata con il precedente articolo 2 fa carico al capitolo 8833 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 - istituito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell' articolo 13 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6, con decreto dell' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, n. 7 del 25 febbraio 1981 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 17 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.