CAPO I
Norme di carattere generale
Art. 1
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli - Venezia Giulia sono regolati dalle norme concernenti il personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 2
I dipendenti camerali di ruolo sono inquadrati - ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge - nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, in base al seguente criterio di equiparazione:
- dirigente - dirigente
- carriera direttiva - consigliere
- carriera di concetto - segretario
- carriera esecutiva - coadiutore
- carriera ausiliaria tecnica - agente tecnico
- carriera ausiliaria - commesso
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 3
Per la qualifica funzionale di dirigente è prevista una dotazione organica unica comprendente otto posti, due per ciascun ente camerale. Ai funzionari con qualifica di dirigente spetta il titolo rispettivamente di Segretario Generale e Vice Segretario Generale.
Per l' accesso alla qualifica dirigenziale i dipendenti camerali saranno ammessi a frequentare i corsi di formazione dirigenziale previsti dagli articoli 35 e 36 della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Le funzioni di Segretario Generale della Camera sono conferite dal Presidente di ciascun Ente camerale, su conforme deliberazione della Giunta camerale, ad uno dei funzionari appartenenti alla qualifica dirigenziale della propria o delle altre Camere della regione, con almeno sei anni di anzianità nella qualifica.
Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite di anzianità di cui al precedente comma.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 4
L' inquadramento del personale camerale nelle qualifiche funzionali, secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, ha luogo sulla base del trattamento in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui agli articoli 98 e seguenti della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
Ai fini dell' effettuazione del calcolo di cui al quinto comma del citato articolo 98, la retribuzione iniziale e quella in godimento comprendono lo stipendio, l' assegno camerale di cui al Decreto interministeriale 27 agosto 1974, nonché l' assegno di cui al
DPR 11 maggio 1976, n. 268.
Nella retribuzione in godimento si computano, inoltre, l' assegno personale di cui all' articolo 98 del regolamento del personale camerale, approvato con DM 16 marzo 1970, e gli eventuali aumenti periodici spettanti al dipendente nella qualifica e parametro di provenienza.
Qualora il trattamento economico tabellare spettante per effetto dell' inquadramento sia inferiore al trattamento economico già in godimento - comprensivo, oltre che dello stipendio e degli assegni valutabili ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, anche della gratifica prevista dall' articolo 40 del regolamento del personale camerale succitato - viene anticipata la posizione tabellare sino alla concorrenza del predetto importo anche mediante scatti virtuali.
Il termine di cui all' articolo 99, penultimo comma, della predetta legge regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 5
Il personale camerale è iscritto, ai fini del trattamento assistenziale all' Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico ( ENPDEDP ), ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ( CPDEL ), ai fini del trattamento previdenziale all' Istituto nazionale per l' assistenza ai dipendenti degli Enti locali ( INADEL ) o ad altri enti esercitanti funzioni analoghe.
Al personale camerale, che ne faccia domanda entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta all' atto del collocamento in quiescenza - ove più favorevole - l' indennità di buonuscita, di cui all' art. 74 del Regolamento del personale camerale, approvato con Decreto Ministeriale 16 marzo 1970.
Analoga facoltà è data, altresì, al personale che, ai sensi dell' articolo 75, secondo comma, del Regolamento suindicato, non abbia chiesto l' iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 6
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 7
Nei confronti dello stesso personale non trovano, invece, applicazione gli articoli 112 e 121 della legge regionale medesima.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.