LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1982, n. 36

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/06/1982
Materia:
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 12
 
Al personale camerale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene corrisposto - con effetto dal 1 gennaio 1976 ovvero dalla data di assunzione se successiva e fino alla data dell' inquadramento, ai sensi del precedente articolo 2 - un assegno straordinario mensile pari alla differenza fra gli assegni fissi e continuativi spettanti per effetto dell' inquadramento predetto e quelli effettivamente percepiti nel periodo stesso.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.