LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1982, n. 36

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/06/1982
Materia:
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 10
 
I dipendenti camerali della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati collocati in ruolo ai sensi dell' articolo 5, primo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, e che svolgano da almeno tre anni funzioni della carriera superiore, possono - a domanda - essere inquadrati anche in soprannumero nella qualifica funzionale di coadiutore, secondo le modalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 34 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.