LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/1981
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia
210.06 - Economia montana
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 19
Per l' attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 18, l' Associazione allevatori del Friuli provvede, in collaborazione con le altre Associazioni provinciali allevatori e con le Associazioni di razza, ad organizzare ed svolgere programmi anche con l' aiuto e per il tramite del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, del Centro regionale di sperimentazione agrario, dell' Università di Udine, dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dell' Associazione friulana tenutari stazioni taurine avvalendosi eventualmente della consulenza di specialisti in materia.
1 bis. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi degli articoli 17 e 18 non può superare l'importo di 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, intendendo come beneficiario la persona ovvero l'impresa che usufruisce dei servizi di assistenza tecnica.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 42/1995
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 2, L. R. 12/2003
4Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.